Statuto
STATUTO DEL COMITATO PROVINCIALE ARCIGAY CATANIA
Articolo 1 (Costituzione)
E’ costituito con sede in Catania, via del Vecchio Bastione n° 39 il Comitato provinciale Arcigay di Catania. Il Comitato è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro,
che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali e i diritti umani e civili siano riconosciuti, promossi e garantiti senza discriminazione fondate su orientamento sessuale, l’identità di genere ed ogni altra condizione personale e sociale e in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l’ambiente sociale e naturale. Esso aderisce all’Arcigay e alla Federazione ARCI – Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione, riconosciuta con il D.M. del 2 agosto 1967 N.1017022/12000Adi cui condivide le finalità statutarie.
Articolo 2 (Valori)
I valori su cui si fonda l’azione di Arcigay sono:
il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
la laicità e la democraticità delle istituzioni;
l’inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
il sereno rapporto fra ogni individuo e l’ambiente sociale e naturale;
la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell’associazione, la trasparenza dei processi decisionali.
Articolo 3 (Scopi)
Arcigay si impegna in modo specifico a:
creare le condizioni per l’affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni persona gay, lesbica, bisessuale, transgender;
combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, anche attraverso la formazione e l’aggiornamento di volontari e delle volontarie, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
fornire servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
promuovere la socializzazione delle persone gay, lesbiche, bisessuali attraverso un’attività e strutture aggregative e ricreative;
promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell’opinione pubblica tramite l’intervento sui mass media e l’attivazione di propri strumenti e occasioni di informazioni;
lottare per l’abolizione di ogni forma di discriminazioni normativa relativa all’orientamento sessuale e all’identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell’uguaglianza dei diritti delle coppie lesbiche e gay;
essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all’azione dell’associazione;
costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell’uguaglianza di tutti gli individui;
sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali e transgender e del movimento delle donne;
promuovere l’inserimento sociale e la valorizzazione delle persone con HIV, favorendone il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell’associazione;
combattere le discriminazioni verso le persone affette da malattie sessualmente trasmissibili con particolare riferimento all’HIV;
promuovere una sessualità libera, consapevole e informata. Favorire l’educazione sessuale e la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso sicuro.
Articolo 4 (Domanda di ammissione)
Ad Arcigay possono aderire le persone fisiche, che abbiano compiuto 16 anni di età, presentando domanda scritta di ammissione al Presidente del Comitato provinciale. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e voler rispettare il presente statuto e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali. Il Direttivo conferma l’adesione entro trenta giorni. In casa di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. La tessera è proprietà di Arcigay. Il rifiuto di iscrizione di un socio va motivato per iscritto; la persona non ammessa è tenuta a restituire la tessera sociale. ma può chiedere per iscritto che la sua domanda venga valutata dal Collegio nazionale dei Garanti, secondo le regole e nei tempi stabiliti nello Statuto nazionale di Arcigay. Le somme versate per la tessera sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l’iscrizione non vada a buon fine.
Articolo 5 (Associazioni)
Le socie e i soci sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale Arcigay. Del Comitato fanno parte le socie ed i soci Arcigay residenti nella provincia di Catania e quelle socie e quei soci che richiedano, al momento dell’iscrizione, di essere iscritte a questo Comitato provinciale, anche se diverso da quello competente in base alla residenza. Il Consiglio nazionale Arcigay, inoltre, può attribuire l’iscrizione a questo Comitato provinciale alle socie ed ai soci residenti in altre province qualora e fino a quando le stesse resteranno prive di un proprio Comitato provinciale.
Articolo 6 (Organizzazione interna)
Il Comitato provinciale di Catania si articola internamente secondo propri criteri per il perseguimento degli obiettivi statutari propri e nel rispetto dello Statuto nazionale di Arcigay. L’associazione garantisce il massimo apporto dei soci e delle socie alla formazione della propria linea politica, dei programmi, delle decisioni, nonché della verifica sull’attuazione delle stesse. Per questo, in ogni istanza, deve essere garantita piena libertà di espressione sulle questioni poste all’ordine del giorno, favorito il dibattito ed il confronto delle idee, garantito il rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche e religiose di ciascuno e di ciascuna, rispettata la manifestazione di dissensi sulle decisioni prese, assicurata la circolazione di tutte le informazioni. Le cariche associative sono elettive e le attività sono svolte in forma volontaria, libera e gratuita dai soci e dalle socie. In casi di particolare necessità l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.
Articolo 7 (Obbligazioni)
Il Comitato risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
Articolo 8 (Diritti dei soci)
Le socie ed i soci tesserati all’associazione, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto a:
a) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall’associazione;
b) promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell’associazione;
c) eleggere gli organi direttivi e di controllo ed essere eletti negli stessi;
d) appellarsi per ogni questione al Collegio dei Garanti.
Articolo 9 (Doveri dei soci)
Le socie ed i soci sono tenuti:
a) al pagamento della quota sociale annuale;
b) alla osservanza del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Tutti i soci sono tenuti a far conoscere ed affermare gli scopi dell’associazione e contribuire a definire e realizzare i programmi; risolvere eventuali questioni controverse nell’ambito degli organismi stabiliti dallo statuto. Le socie ed i soci non possono cedere a terzi la tessera di partecipazione all’Associazione
Articolo 10 (Cessazione del rapporto associativo)
Il rapporto associativo cessa per i seguenti motivi:a) recesso; b) esclusione; c) morte. Le socie ed i soci che intendano recedere dall’Associazione devono darne comunicazione scritta alla o al Presidente del Comitato provinciale. Il recesso viene formalizzato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo del Comitato può escludere una socia o un socio con deliberazione motivata quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni presi dagli organi sociali;
L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri. Una socia o un socio può anche essere escluso dal Consiglio Nazionale Arcigay a norma dell’articolo 22 dello Statuto Nazionale di Arcigay. Le socie ed i soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento di esclusione al Collegio Nazionale dei Garanti, secondo quanto stabilito nello Statuto Nazionale Arcigay. Il Collegio dei Garanti decide in via definitiva.
Articolo 11 (Organi sociali)
Sono organi del Comitato: – Il Congresso; – L’Assemblea ordinaria dei soci; – Il Consiglio Direttivo; – Il Presidente; – Il Vice Presidente; – Il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 12 (Congresso Provinciale)
Il Congresso Provinciale è il massimo organo deliberativo del Comitato Provinciale.
Ad esso spetta:
a) discutere e approvare il progetto associativo;
b) discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
c) eleggere il o la Presidente;
d) eleggere il Vice Presidente;
e) eleggere gli altri Consiglieri componenti il Direttivo;
f) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;
g) approvare le linee generali del programma triennale di attività.
La convocazione del Congresso provinciale va affissa all’interno dei locali dell’Associazione
e in tutte le sedi delle Associazioni affiliate presenti sul territorio provinciale, almeno venti giorni prima della data dello stesso.
Il Congresso provinciale è convocato dal o dalla Presidente del Comitato provinciale:
almeno ogni tre anni e, comunque, tutte le volte che viene convocato il Congresso Nazionale, per eleggere i propri delegati;
quando viene richiesto con ordine del giorno motivato da 1/5 dei soci e delle socie o 1/10 qualora il numero di essi sia superiore a 500; In prima convocazione, il Congresso provinciale è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei soci e delle socie, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e. Il Congresso provinciale delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le votazioni del Congresso provinciale possono svolgersi a scrutinio segreto con richiesta di almeno un quinto dei presenti o 1/10 qualora il numero dei presenti sia superiore a 500. Le deliberazioni del Congresso provinciale devono essere riportate su apposito libro dei verbali. Il Congresso provinciale è convocato in via straordinaria in caso di dimissioni o decadenza del Presidente provinciale, del Vice Presidente provinciale, o nell’ipotesi contenuta nell’articolo 14.
Articolo 13 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente nel periodo intercorrente, di norma, fra il 15 gennaio e il 30 marzo di ogni anno. Essa ha il compito di approvare il programma annuale di attività, nel rispetto delle linee generali indicate dal Congresso provinciale; approvare il bilancio consuntivo e preventivo.
Articolo 14 (Consiglio Direttivo)
Il Coniglio Direttivo eletto dal Congresso provinciale resta in carica, di norma, fino al successivo Congresso. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 consigliere o consiglieri eletti fra i soci, compresi Presidente e Vice Presidente. In caso di dimissioni di uno o più dei componenti del Direttivo, la/il Presidente, o ne facciano richiesta almeno due delle o dei consiglieri. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno delle o dei consiglieri.
Articolo 15 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo:
a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dal Congresso Provinciale;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del Congresso Provinciale;
c) redige i bilanci;
d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) redige il regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo ed ogni altro regolamento che ritiene necessari per le attività dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
f) delibera circa l’ammissione, la sospensione la radiazione e l’espulsione di socie e soci;
g) favorisce la partecipazione di socie i soci alle attività dell’Associazione;
h) nomina un Vice Presidente secondo le previsioni dell’Articolo 18, nei casi in esso previsti;
i) in accordo con il Presidente, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un “portavoce” anche esterno al Direttivo stesso, e può provvedere alla sua rimozione attraverso un voto di sfiducia espresso dalla maggioranza dei Consiglieri. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili da esso nominati.
Articolo 16 (Presidente)
La/Il Presidente provinciale è eletto dal Congresso; rappresenta l’Arcigay nel territorio provinciale di competenza, ha funzioni di rappresentanza locale del Comitato provinciale ed assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione e ne convoca e ne presiede le riunioni. Ha facoltà di delegare alla firma di atti legali, convenzioni o contratti.
Articolo 17 (Vice Presidente)
Il/La Vice Presidente provinciale è eletto/a dal Congresso e svolge d’intesa con il Presidente, funzioni di coordinamento dell’attività dell’Associazione e si può avvalere di staff o gruppi operativi. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente su sua delega, ovvero in caso di impedimento temporaneo. In caso di dimissioni o impedimento permanente del/della Presidente, il Vice Presidente convoca, entro e non oltre tre mesi, un Congresso straordinario per procedere all’elezione di un nuovo Presidente ed al rinnovo delle cariche sociali.
Articolo 18 (Collegio dei Revisori dei conti)
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti si compone di due membri effettivi ed un supplente ed elegge al suo interno una o un Presidente. La/Il Presidente del Collegio può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta all’anno, convocato dalla sua o dal suo Presidente, per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio, verificato l’andamento dell’amministrazione, la regolare tenuta delle scritture, contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all’Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell’apposito registro dei revisori dei conti.
Articolo 19 (Patrimonio)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dalle quote associative versate ogni anno dalle socie e dai soci;
b) dall’eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
c) dai contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e lasciti diversi;
d) da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, da specifiche attività di autofinanziamento, dai proventi di altre attività, in qualsiasi modo intese, purché non in contrasto con la normativa vigente e finalizzata prioritariamente all’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione. I proventi delle attività dell’Associazione non possono in nessun caso essere divisi tra le socie e soci.
Articolo 20 (Bilancio)
Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dai 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’Assemblea delle socie e dei soci entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Il bilancio consuntivo può essere consultato da ogni socia o socio prima della sua approvazione.
Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.
Articolo 21 (Commissariamento dell’Associazione)
Qualora l’Associazione non riuscisse a svolgere le sue attività ordinarie e a perseguire le finalità statutarie a causa dell’inattività o della cattiva gestione del Consiglio Direttivo o di dissidi interni alle socie e ai soci, che appaiono gravi, la Segreteria nazionale, sentito il Collegio dei Garanti, può procedere al commissariamento del Comitato.
I Commissari nominati svolgono tutte le attività ordinarie proprie del Consiglio Direttivo e dei suoi componenti. Entro sei mesi dalla loro nomina, i Commissari convocano un Congresso straordinario che elegge il nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 22 (Scioglimento del Comitato)
Lo scioglimento del Comitato è deliberato dal Congresso provinciale con il voto favorevole di almeno 3/4 delle socie e dei soci.
Articolo 23 (Destinazione del residuo)
In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’Articolo 26 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, che comunque è devoluto ad associazioni di volontariato che operino per gli stessi scopi.
Articolo 24 (Marchio)
Arcigay è la denominazione dell’Associazione e suo simbolo e marchio è il cavallo alato detto “Pegaso” accompagnato dal nome dell’Associazione, così come riportato in figura.
Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura “associazione lesbica e gay italiana” e può essere utilizzata esclusivamente da Arcigay e dalle Associazioni ad essa affiliate.
L’uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Arcigay o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.
Il Comitato provinciale, le socie ed i soci si impegnano a:
a) diffondere i principi dell’Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
b) utilizzare il nome ed il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
c) tutelare il nome ed il simbolo dell’Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.
Il Comitato provinciale scegli di adottare esclusivamente il marchio Arcigay.
Articolo 25 (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni dello statuto di Arcigay nazionale e, per quanto non previsto da questo, le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.